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D.Lvo 02/02/2001 n. 31

13. Il Ministero della Sanità, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.

14. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

Art. 14. (Conformità ai parametri indicatori)

1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predette, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero della Sanità e dell'ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformità riscontrati nell'anno precedente:

a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformità;

b) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonchè disposizioni in materia di riesame.

3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.

4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

Art. 15. (Termini per la messa in conformità)

1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.

Art. 16. (Casi eccezionali)

1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della Sanità, su istanza della regione, o provincia autonoma, può chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all'articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della Sanità entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficoltà incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 2.

3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della Sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficoltà incontrate. Il Ministero della Sanità può chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.

4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinchè la popolazione interessata dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della Sanità delle iniziative adottate ai sensi del presente comma.

5. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.

Art. 17. (Informazioni e relazioni)

1. Il Ministero della Sanità provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori a 1000 mc al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5000 o più persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all'allegato I, parte C, nota 10.

3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovrà riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.

4. Il Ministero della Sanità provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10.

5. Le informazioni elaborate dal Ministero della Sanità ai sensi del presente Decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.

Art. 18. (Competenze delle regioni speciali e province autonome)

1. Sono fatte salve le competente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 19. (Sanzioni)

1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.

4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artigli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'Acqua è fornita al pubblico;

c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

Art. 20 (Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente Decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16.

2. Le norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente Decreto, fino all'adozione di specifiche normative in materia.

3. Dall'attuazione del presente Decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Allegato I Parametri e valori di parametro Parte A Parametri microbiologici Parametro Valore di parametro (numero/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterococchi 0 Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori: Parametro Valore di parametro Escherichia coli (E.coli) 0/250ml Enterococchi 0/250 ml Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml Conteggio delle colonie a 22°C 100 / ml Conteggio delle colonie a 37°C 20 / ml Parte B Parametri chimici Parametro Valore di parametro Uniti di misura Note Acrilammide 0,10 µg/l Nota 1 Antimonio 5,0 µg/l Arsenico 10 µg/l Benzene 1,0 µg/1 Benzo(a)pirene 0,010 µg/l Boro 1,0 µg/l Bromato 10 µg/l Nota 2 Cadmio 5,0 µg/l Cromo 50 µg/l Rame 10 mg/l Nota 3 Cianuro 50 µg/l

1.2 dicloroetano 3,0 µg/l Epicioridrina 0,10 µg/l Nota 1 Fluoruro 1,50 mg/l Piombo 10 µg/l Note 3 e 4 Mercurio 1,0 µg/l Nichel 20 µg/l Nota 3 Nitrato (come NO3) 50 mg/l Nota 5 Nitrito (come NO2) 0,50 mg/l Nota 5 Antiparassitari 0,10 ug/l Nota 6 e 7 Antiparassitari - Totale 0,50 µg/l Note 6 e 8 Idrocarburi policiclici aromatici 0,10 µg/l Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 9 Selenio 10 µg/l Tetracloroetilene Tricioroetilene 10 µg/l Somma delle concentrazioni dei parametri specifici Trialometani-Totale 30 µg/l Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 10 Cloruro di vinile 0,5 µg/l Nota 1 Clorito 200 µg/l Nota 11 50 µg/l Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro. Nota 1 Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monometrica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua Nota 2 Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Per le acque di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l. Nota 3 Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b). L'Autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana. Nota 4 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l. Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore> di parametro; nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gra- dualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata. Nota 5 Deve essere soddisfatta la condizione: [(nitrato)/50+ (nitrito)] /3=1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento. Nota 6 Per antiparassitari s'intende:

- insetticidi organici

- erbicidi organici

- fungicidi organici

- nematocidi organici

- acaricidi organici

- alghicidi organici

 

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